La Banca può essere chiamata a rispondere dell’utilizzazione illecita da parte di terzi della carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico. Lo stabilisce la Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 806/2016), che ha affermato il seguente principio: “Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere”.
In particolare – evidenzia il Supremo Collegio – nel valutare la responsabilità della Banca bisogna tenere conto di tutti i comportamenti, sia omissivi sia commissivi, della Banca stessa. Assumono così rilievo, a titolo esemplificativo: l’omessa verifica continuativa della manutenzione dello sportello mediante le telecamere in uso; l’ambigua indicazione, a fronte dell’immediata lamentela del cliente relativa alla sottrazione della carta, di tornare il giorno dopo per la riconsegna, suscitando così un ragionevole affidamento circa la pretesa non sottraibilità della carta bancomat, unita al suggerimento non univoco del blocco; la circostanza del prelievo in misura molto superiore al plafond contrattuale.
Non tutto è perduto, dunque, per chi si è visto sottrarre denaro a causa dell’uso illecito da parte di terzi della carta bancomat: ricorrendo le giuste circostanze si può far valere la responsabilità della banca.