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Il genitore presso il quale il minore convive ha diritto al rimborso delle spese straordinarie relative al figlio anche se non le ha concordate con l’altro genitore?
Affermativa la risposta della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione VI, n. 16175/2015) che afferma che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 19607 del 26 settembre 2011). Conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificarsi in sede giudiziale (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 10174 del 20 giugno 2012, in tema di rilevanza relativa dell’accordo dei genitori sul contributo al mantenimento dei figli che non assume carattere vincolante dovendo il giudice ispirarsi all’esclusivo interesse del minore), la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.”.
Anche in difetto di preventivo accordo, pertanto, le spese straordinarie relative alla prole ed anticipate dal genitore collocatario non debbono necessariamente essere a carico di quest’ultimo. Il genitore collocatario, in base al principio espresso dalla Corte di Cassazione, potrà rivalersi pro quota nei confronti dell’altro genitore.