Le immissioni sonore rispettose dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive possono comunque risultare illecite.
(Cassazione Civile, Sezione III, n. 20927/2015)
Lo sostiene il Supremo Collegio (Cassazione Civile, Sezione III, n. 20927/2015), che afferma che “in materia di immissioni, mentre è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in concreto alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.; che alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la L. 26 ottobre 1995, n. 447, sull’inquinamento acustico, poiché «tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblicistici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete; che la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti fra privati va sempre rinvenuta nell’art. 844 c.c., sulla cui base, quand’anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice, che tenga conto di tutte le peculiarità della situazione concreta”.
La Suprema Corte, con particolare riferimento alle immissioni sonore, ha ritenuto illecite quelle che in orario dedicato al riposo notturno abbiano ripetutamente superato i tre dB(A) Leq di rumore di fondo.